La legge 104 del 1992 prevede una serie di permessi retribuiti per chi assiste il coniuge o i parenti stretti per disabilità.
La Corte Costituzionale con la sentenza 213 ha dichiarato l’illeggittimità dell’art 33 comma 3 della legge 104 del 1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti destinari legittimati ad usufruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.
La legge 104 del 1992 e i permessi mensili retributi per l’assistenza a persona disabile
Tale articolo limitava la fruizione dei permessi mensili ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Le argomentazioni della Consulta
I giudici della Consulta si sono espressi riguardo alla questione sollevata dal giudice del lavoro di Livorno, a cui si era rivolta una dipendente dell’Asl, il cui compagno è malato di Parkinson.
Nella sentenza i giudici argomentano che è irragionevole: “che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità”.
Limitarne soltanto ad alcuni soggetti significherebbe, si legge sempre nella sentenza, che il diritto della persona disabile non sposata “verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato ‘normativo’ rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”. Insomma si tratta senz’altro di una pronuncia di civiltà da parte della Consulta.